Se il personaggio da pubblicare e’ una persona QUALSIASI (amici, persone ritratte per strada, clienti, eccetera)
Il concetto di base è questo: poichè la norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che occorre avere autorizzazione alla pubblicazione in molti casi.
http://www.fotografi.org/pubblicabilita_foto_ritratto_esempi_concreti.htm
note |
perche' |
pubblicabilita |
Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. |
La legge nega la possibilita' di pubblicare la foto perche' in tal modo la persona che e' sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine. |
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Immagine riconoscibile degli sposi comunque pubblicata (in vetrina, esposta in negozio, su un depliant, sul proprio sito web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. |
La legge nega la possibilita' di pubblicare la foto perche' in tal modo la persona che e' sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine. E' quindi buona norma esporre solo le foto di sposi che abbiano firmato - nel contratto o commessa di lavoro - un'esplicita indicazione che acconsenta alla pubblicazione delle loro immagini. |
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Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, inserita in un contesto la cui visione sia limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato (in un book cartaceo in una sola copia e non pubblicato su web, in un quadro affisso in locali chiusi al pubblico, in una pagina web protetta da password, in un tabellone esposto solo all'interno di un club o un istituto con accesso limitato ai membri, ecc) in modo che l'immagine sia visibile solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile. |
Se l'immagine viene mostrata ad un gruppo ristretto, conosciuto e controllabile di interlocutori, non si puo' parlare di pubblicazione, ma di uso privato. Facendo attenzione a non trascendere, l'uso e' possibile. |
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Immagine di un minore, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile. Vedi varianti ed eccezioni piu' in basso. |
L'autorizzazione alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori. |
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Immagine di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o piu' persone siano riconoscibili. Si, se il personaggio riconoscibile non e' determinante all'economia della foto. |
Non ha importanza che la foto sia stata REALIZZATA in un luogo pubblico o durante un evento; l'importante e' che SI TRATTI di un'immagine DEL luogo pubblico o DELL'evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili. |
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Prova del nove: La stessa immagine di prima, da cui e' stato eliminato il personaggio riconoscibile. La foto non ne soffre: quindi, NON si tratta di una foto di ritratto. |
Poiche' l'immagine sostanzialmente non ne viene modificata, si puo' sostenere che la pubblicazione di quel personaggio sarebbe stata tranquillamente fattibile, dato che si tratta di un'immagine DI un luogo pubblico (e non semplicemente scattata in un luogo pubblico) |
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Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, ma ISOLATI dal contesto. |
Nota bene: non e' lecita la pubblicazione di immagini realizzate in pubblico, ma di immagini che
ritraggano luoghi o eventi pubblici. |
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Personaggi comuni scattati in pubblico, o durante un evento, isolati dal contesto ma il cui volto non sia riconoscibile. |
Se il volto (l'effigie) non e' riconoscibile, l'immagine puo' essere pubblicata. |
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Personaggi comuni di cui sia pubblicato un particolare, ma il cui volto non sia riconoscibile. |
La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che non venga conosciuta ai piu'. Altri dettagli anatomici, anche se riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata, sono sconosciute alla massa, e quindi non possono essere riconosciute da questa. |
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Immagini in cui il soggetto ritratto occupi una porzione minima dell'immagine, comunque pubblicate. |
Se il soggetto avesse il volto riconoscibile, non ha importanza la "dimensione fisica" all'interno dell'immagine, ma la sua "dimensione logica": se - pur essendo "piccolo" il soggetto umano e' determinante nella foto, e' da equipararsi ad una foto di ritratti, e non di un luogo pubblico. |
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Immagini pubblicate con finalita' esclusivamente culturali e/o didattiche. |
La legge cita espressamente questo caso come una situazione per la quale non occorre autorizzazione. |
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Immagini di ritratto di minori o di adulti effettuate come reportage in Paesi distanti. |
In realta', valgono le stesse regole che valgono per le persone in Italia. Tuttvia, dato che statisticamente e' molto raro che questi soggetti si oppongano in seguito, e' diffusa la consuetudina per la quale non viene chiesta l'autorizzazione. Molta attenzione, invece, agli stranieri fotografati in Italia, che potrebbero opporsi - anche per tramite di avvocati che si prestano a patrocini pagati, se la pubblicazione e' per loro sconveniente. |
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Foto di minori in situazioni che si riterrebbero giustificate da liberta' di informazione ed esigenze giornalistiche. |
In realta', la liberta' di informazione esiste finche' non calpesta il diritto dei singoli, e l'opporsi alla pubblicazione e' un diritto che prevale sull'esigenza giornalistica. Nel caso di minori, poi, esiste l'aggravante della minore eta'. |
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Foto di minori sulle quali si sia provveduto a rendere non riconoscibile il volto. |
E' sufficiente "pecettare" o "pixelare" la zona degli occhi, dato che si tratta della porzione su cui si basa il riconoscimento immediato, che e' quello che va evitato. |
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