La libertà di panorama

Il ministero dei Beni culturali risponde all’interrogazione: lecito fotografare e riprodurre liberamente i beni culturali. Per le opere protette libertà limitate ai soli fini scientifici e didattici.

In Italia chiunque può fotografare e riprodurre anche per fini commerciali qualsiasi opera o oggetto che ricada nella definizione di “Beni culturali”.  Lo ha affermato in modo esplicito il Ministero dei Beni culturali nel rispondere ad una specifica interrogazione.

 

Il ragionamento di fondo è chiaro: non esiste una disciplina specifica nel nostro ordinamento, il che vuol dire che si può considerare diritto di chiunque riprodurre in fotografia soggetti come monumenti ed opere dell’architettura contemporanea, attività lecita in quanto non espressamente vietata.

Questo non significa mano libera su tutto, evidentemente. Il Ministero si sofferma in particolare sul pagamento dei diritti agli autori di opere contemporanee, ossia ad opere che non sono considerate beni culturali, e che hanno più di 50 anni. Il Ministero spiega che le opere in forma degradata possano essere riprodotte esclusivamente con finalità didattiche o scientifiche e mai per scopo di lucro. Visto il riferimento esplicito a Wikipedia, nell’interrogazione, e vista la natura collaborativi, del progetto enciclopedico, non è azzardato ritenere che la riproduzione di opere sull’enciclopedia ondine possa essere effettuata liberamente, sebbene in forma degradata.

Con il termine “libertà di panorama”, come noto, si intende il diritto di poter fotografare e riprodurre monumenti e opere di architettura, senza preoccuparsi di dover trovare il progettista e pagargli i diritti d’autore.

Nella risposta all’interrogazione, giunta poche ore fa, viene innanzitutto riconosciuto che, pur non essendo disciplinata dal nostro ordinamento, “la libertà di panorama è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito.”

Non essendo prevista una disciplina specifica, “deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell’Ara Pacis al Colosseo”.

Nella risposta viene precisato che è possibile farlo “per qualunque scopo, anche commerciale, salvo che, modificando o alterando il soggetto, non si arrivi ad offenderne il decoro ed i valori che esso esprime”. Libertà di fotografare per tutti, quindi.

Ma adesso entra in ballo la degradazione delle immagini. La risposta del ministero infatti recita: “Per quanto attiene alla tematica del pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee, si evidenzia che l’art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (in G.U. serie generale n. 21 del 25 gennaio 2008) ha modificato l’articolo 70 della legge sul diritto d’autore ampliando il regime delle esenzioni”.

“In particolare, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Pertanto, ove il soggetto fotografato fosse un’ opera di autore vivente, l’utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti.”. Rimane da capire cosa si intenda per immagine o musica degradata.

Le fotografie di monumenti: “Il problema chiaramente non riguarda le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant’anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Viene precisa che questi articoli implicano la necessità di un’autorizzazione da parte dell’amministrazione consegnataria e il pagamento di un canone, “salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali”.

 

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