I piccoli produttori agricoli, cioè coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli (compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972), rientrano automaticamente nel regime di “esonero IVA”. Sono esonerati dai seguenti adempimenti:

emissione delle fatture di vendita

registrazione delle fatture e tenuta della contabilità

presentazione della dichiarazione annuale IVA (ed Irap).

 

Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se titolari di Partita IVA, devono emettere autofattura. L'IVA è applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, mentre in caso di operazioni diverse si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del bene. Ad esempio, per la cessione di polli si applica l'IVA con l'aliquota al 7,5%, per cereali e ortaggi al 4%, un'attrezzatura al 20%. Copia dell'autofattura deve essere rilasciata all'agricoltore cedente.

 

Pertanto, gli unici adempimenti consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture e non deve essere versato all'Erario alcun importo a titolo di IVA per la vendita dei propri prodotti agricoli. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l'obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Inoltre l'agricoltore in regime di esonero non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio (art. 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).

 

Il regime di esonero cessa:

• a partire dall'anno successivo a quello di superamento del limite di 7.000 euro;

• nello stesso anno qualora venga superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse dalla cessione di prodotti compresi nella tabella A parte I.

 

Per quanto riguarda l'Irpef, l'impresa individuale agricola, a prescindere dal regime IVA applicato, è tassata sulla base della rendita catastale dei terreni condotti. Sono fiscalmente irrilevanti tutti i costi sostenuti ed i ricavi realizzati; nella dichiarazione dei redditi non va compilato il quadro RG, destinato alle imprese commerciali, bensì il quadro RA dei terreni. L'Irpef si calcola sul reddito agrario dei terreni, a prescindere quindi dall'utile o dalla perdita effettivamente conseguiti.

 

Questa particolare forma di tassazione è riservata alle imprese agricole individuali o in forma di società semplice e qualora siano rispettati i limiti di cui all'art. 32 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917; in base a detto articolo le attività considerate agricole - e quindi tassate in base al reddito agrario catastale - sono, oltre alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi potenzialmente ottenibili per almeno un quarto dal terreno e la produzione di vegetali con l'utilizzo di strutture fisse o mobili (serre) qualora la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui insiste.

 

Nel caso in cui l'agricoltore in regime di esonero desiderasse recuperare l'IVA spesa sugli acquisti dovrebbe rinunciare a detto regime e contestualmente optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (regime normale, cioè IVA dovuta all'Erario o a credito del contribuente è data dalla differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti). Naturalmente questo comporterebbe anche l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti relativi all'emissione di fatture, tenuta della contabilità e presentazione della dichiarazione IVA.

 

A cura di: Barbara Segato - Terra e Vita

 

La legge di orientamento 228/2001, ha rinnovato l’iter amministrativo per gli agricoltori che intendono commercializzare le proprie produzioni. Gli imprenditori agricoli, se iscritti nel Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

Bandiere e stemmi della Toscana dall’avvento dei Medici in poi